PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Concessione di amnistia).

      1. È concessa amnistia:

          a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;

          b) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando è noto l'autore della pubblicazione;

          c) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

              1) 336, primo comma, e 337, sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall'articolo 339 del codice penale o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;

              2) 372, quando la testimonianza verte su un reato per il quale è concessa amnistia;

              3) 588, secondo comma, sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;

              4) 624 e 625, primo comma, numero 2), limitatamente al furto commesso con mezzo fraudolento, numero 4), numero 6) e numero 8), purché non ricorra l'ipotesi di cui al secondo comma;

              5) 640, secondo comma, numero 2);

              6) 648, secondo comma;

          d) per ogni reato commesso dal minore di anni diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge

 

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27 maggio 1935, n. 835, come da ultimo sostituito dall'articolo 112 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e senza che si applichino le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 169 del codice penale;

          e) per i reati relativi a violazioni delle norme concernenti il monopolio dei tabacchi e le imposte di fabbricazione sugli apparecchi di accensione, limitatamente alla vendita al pubblico e all'acquisto e alla detenzione di quantitativi di tali prodotti destinati alla vendita al pubblico direttamente da parte dell'agente;

          f) per i reati previsti dall'articolo 73, comma 5, e dall'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

          g) per il delitto di cui all'articolo 147 del codice penale militare di pace;

          h) per il delitto di cui all'articolo 151 del codice penale militare di pace, anche qualora ricorrano le circostanze aggravanti previste dagli articoli 152 e 154 del medesimo codice;

          i) per il delitto di cui all'articolo 160 del codice penale militare di pace, per i fatti di cui agli articoli 157, 158 e 159 dello stesso codice commessi dagli iscritti di leva o durante lo stato di congedo;

          l) per il delitto previsto dall'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

      2. L'amnistia prevista per i reati di cui al comma 1, lettere h) e i), si applica ai concorrenti nel reato, purché non sia applicabile la circostanza aggravante prevista dall'articolo 162 del codice penale militare di pace.
      3. Non si applica l'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.

Art. 2.
(Esclusioni oggettive dall'amnistia).

      1. L'amnistia non si applica:

          a) ai reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

 

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previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale;

          b) ai reati previsti dagli articoli 10-bis, commi settimo e nono, quando si tratti di condotta dolosa, e 10-quinquies, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

          c) ai reati commessi in occasione di calamità naturali, approfittando delle condizioni determinate da tali eventi, ovvero in danno di persone danneggiate ovvero al fine di approfittare illecitamente di provvedimenti adottati dallo Stato o da altro ente pubblico per fare fronte alla calamità, risarcire i danni e portare sollievo alla popolazione e all'economia dei luoghi colpiti dagli eventi;

          d) ai reati di falsità in atti previsti dal capo III del titolo VII del libro II del codice penale, quando siano stati compiuti in relazione a eventi di calamità naturale ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti;

          e) ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:

              1) 270-ter;

              2) 353;

              3) 354;

              4) 371, solo qualora la falsità concerna procedimenti per reati in ordine ai quali non è concessa amnistia;

              5) 371-bis e 371-ter, solo qualora la falsità concerna procedimenti per reati in ordine ai quali non è concessa amnistia;

              6) 374;

              7) 377;

              8) 378, solo qualora il favoreggiamento concerna procedimenti per reati in ordine ai quali non è concessa amnistia;

              9) 385;

              10) 391; tale esclusione non si applica ai minori di anni diciotto;

              11) 424;

              12) 443;

 

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              13) 444;

              14) 445;

              15) 452, primo comma, numero 3), e secondo comma;

              16) 471, quando siano stati compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti;

              17) 478;

              18) 501;

              19) 501-bis;

              20) 590, commi secondo e terzo, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro;

              21) 600-ter, ultimo comma;

              22) 600-quater;

              23) 609-quater;

              24) 610, nell'ipotesi di cui al secondo comma;

              25) 644-bis;

              26) 733;

              27) 734;

          f) ai reati previsti dalle disposizioni penali in materia di società e consorzi di cui al titolo XI del libro V del codice civile;

          g) ai reati previsti:

              1) dall'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, salvo che si tratti di violazioni riguardanti un'area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti, e sempre che non siano stati violati i vincoli di cui all'articolo 33, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o il bene non sia

 

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assoggettato alla tutela indicata nel secondo comma del medesimo articolo;

              2) dagli articoli 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 180 e 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

              3) dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

      2. L'amnistia non si applica a tutti i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni.
      3. L'amnistia non si applica a tutti i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
      4. L'amnistia non si applica a tutti i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
      5. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, ove necessario, il giudice dell'esecuzione applica l'amnistia secondo le disposizioni del decreto determinando le pene corrispondenti ai reati estinti.

Art. 3.
(Computo della pena per l'applicazione
dell'amnistia).

      1. Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

          a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;

          b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena diversa;

 

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          c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale nonché, nei reati contro il patrimonio, dalla circostanza aggravante di cui all'articolo 61, numero 7), del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;

          d) si tiene conto della circostanza attenuante di cui all'articolo 98 del codice penale, nonché, nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui ai numeri 4) e 6) dell'articolo 62 del medesimo codice. Quando le predette circostanze attenuanti concorrono con le circostanze aggravanti di cui alla lettera c) del presente comma, si tiene conto soltanto delle prime, salvo che concorrano le circostanze di cui agli articoli 583 e 625, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, nel quale caso si tiene conto soltanto di queste ultime. Ai fini dell'applicazione dell'amnistia la sussistenza delle predette circostanze è accertata, dopo l'esercizio dell'azione penale, dal giudice procedente;

          e) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell'articolo 69 del codice penale, rispetto a ogni tipo di circostanza aggravante.

Art. 4.
(Amnistia condizionata propria).

      1. L'amnistia per i reati di cui all'articolo 1, in ordine ai quali non è stata esercitata l'azione penale, è concessa senza condizioni.
      2. L'amnistia per i reati di cui all'articolo 1, in ordine ai quali è stata esercitata l'azione penale, è concessa a condizione che nei confronti dell'imputato, nei due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, non venga esercitata l'azione penale per un delitto non colposo, per il quale è prevista la pena edittale non inferiore nel massimo a quattro

 

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anni, commesso successivamente alla medesima data di entrata in vigore.
      3. Durante il biennio previsto dal comma 2, il giudice, in ogni stato e grado, sospende il processo. Decorso tale periodo, qualora sussistano le condizioni di cui al citato comma 2, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale. Nel caso contrario revoca la sospensione.
      4. Durante la sospensione disposta ai sensi dei commi 2 e 3 il decorso dei termini di prescrizione è sospeso.
      5. Il provvedimento di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 3 è annotato nel casellario giudiziario.
      6. Nell'ipotesi di cui al comma 2 il pubblico ministero comunica l'avvenuto esercizio dell'azione penale in ordine al nuovo reato al giudice che ha disposto la sospensione, con le forme previste all'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 5.
(Amnistia condizionata impropria).

      1. L'amnistia per i reati previsti dalla presente legge, in ordine ai quali è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, è concessa a condizione che il condannato, per un periodo corrispondente alla pena inflitta e, comunque, non inferiore a un anno, presti volontariamente attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
      2. L'attività di cui al comma 1 viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non meno di sei e non più di diciotto ore di lavoro settimanale, da svolgere con modalità e con tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Qualora la permanenza nella provincia

 

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di residenza possa pregiudicare l'allontanamento del condannato da ambienti illeciti, il giudice può autorizzare lo stesso a prestare attività e a dimorare, per un periodo corrispondente a quello di prestazione dell'attività stessa, presso un'altra provincia.
      3. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato con ordinanza, su richiesta del pubblico ministero, dal giudice dell'esecuzione individuato ai sensi dell'articolo 665 del codice di procedura penale, che provvede a raccogliere il consenso del detenuto con la procedura di cui all'articolo 666 del medesimo codice; in deroga a quanto previsto dal comma 4 del citato articolo 666, la presenza del pubblico ministero all'udienza in camera di consiglio non è obbligatoria. Il provvedimento è comunicato al servizio sociale del Ministero della giustizia.
      4. Il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, inclusa la persona offesa, nell'udienza di cui al comma 3, può, in luogo della prestazione dell'attività di cui al comma 1, condizionare la concessione dell'amnistia al risarcimento del danno in favore della persona offesa ovvero all'eliminazione o all'attenuazione delle conseguenze del reato.
      5. Durante il periodo di sospensione si applicano gli articoli 11, 12 e 13.
      6. L'amnistia di cui al presente articolo è revocata di diritto se chi ne ha usufruito commette, nel periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto di concessione, un delitto non colposo, per il quale è prevista una pena edittale non inferiore nel massimo a quattro anni.

Art. 6.
(Rinuncia all'amnistia).

      1. L'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

 

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Art. 7.
(Concessione di indulto).

      1. È concesso indulto per le pene detentive non superiori a due anni e per le pene pecuniarie non superiori a 10.000 euro, sole o congiunte alla pena detentiva, alle condizioni e con i limiti stabiliti dalla presente legge.
      2.  L'applicazione dell'indulto rende inapplicabili le misure di sicurezza inflitte con la sentenza di condanna, ad esclusione della confisca.
      3. È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, l'indulto.
      4. Non si applica la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo l51 del codice penale.

Art. 8.
(Ambito di applicazione).

      1. L'indulto non si applica alle sanzioni sostitutive di cui al capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
      2. L'indulto si applica ai detenuti che hanno scontato almeno un quarto della pena detentiva, tenuto conto della liberazione anticipata.

Art. 9.
(Esclusioni oggettive).

      1. L'indulto non si applica alle pene:

          a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

              1) 270, 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies, 280, 280-bis e 284;

              2) 285;

              3) 416-bis;

              4) 422;

 

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              5) 600, 600-bis, 600-ter, commi primo e secondo, 600-quinquies, 601, 602, 603, 609-bis, 609-quater e 609-octies;

              6) 630, commi primo, secondo, terzo;

              7) 648-bis, limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, e 648-ter;

          b) per i delitti previsti dagli articoli 74 e 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

      2. L'indulto non si applica alle pene che conseguono a tutti i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni.
      3. L'indulto non si applica alle pene che conseguono a tutti i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
      4. L'indulto non si applica alle pene che conseguono a tutti i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

Art. 10.
(Condizioni di applicazione).

      1. L'indulto si applica a condizione che il condannato, per il periodo di tempo corrispondente alla pena condonata e comunque non inferiore a un anno, presti volontariamente attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni

 

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o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
      2. L'attività di cui al comma 1 viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non meno di sei e non più di diciotto ore di lavoro settimanale, da svolgere con modalità e con tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Qualora la permanenza nella provincia di residenza possa pregiudicare l'allontanamento del condannato da ambienti illeciti, il giudice può autorizzare lo stesso a prestare l'attività e a dimorare, per un periodo corrispondente a quello di prestazione dell'attività stessa, presso un'altra provincia.
      3. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato con ordinanza, su richiesta del pubblico ministero, dal giudice dell'esecuzione individuato ai sensi dell'articolo 665 del codice di procedura penale, che provvede a raccogliere il consenso del detenuto con la procedura di cui all'articolo 666 del medesimo codice; in deroga a quanto previsto dal comma 4 del citato articolo 666, la presenza del pubblico ministero all'udienza in camera di consiglio non è obbligatoria. Il provvedimento è comunicato al servizio sociale del Ministero della giustizia.
      4. Il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, inclusa la persona offesa, nell'udienza di cui al comma 3, può, in luogo della prestazione dell'attività di cui al comma 1, condizionare la concessione dell'indulto al risarcimento del danno in favore della persona offesa ovvero all'eliminazione o all'attenuazione delle conseguenze del reato.

Art. 11.
(Prescrizioni e obblighi).

      1. Con il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza per effetto dell'indulto condizionato, o in un momento successivo durante il periodo di sospensione, al beneficiato possono essere

 

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imposte talune delle prescrizioni o degli obblighi di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
      2. Al detenuto che risulta tossicodipendente è sempre imposto l'obbligo di mettersi in contatto con il servizio per le tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale competente immediatamente dopo la scarcerazione.
      3. Se la pena da condonare è superiore a un anno, con il provvedimento di sospensione è sempre imposto l'obbligo di dimora per tutto il periodo di sospensione di esecuzione della pena nel territorio del comune di dimora abituale o dove il condannato esercita la propria attività lavorativa ai sensi dell'articolo 10, comma 2. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 238 del codice di procedura penale.
      4. Nei casi di cui al comma 3 al condannato può essere imposto in qualsiasi momento l'obbligo di presentazione periodico alla polizia giudiziaria, secondo le modalità previste dall'articolo 282 del codice di procedura penale, per il periodo di sospensione dell'esecuzione della pena.
      5. Le prescrizioni e gli obblighi di cui al presente articolo possono essere modificati anche d'ufficio, al fine di favorire il reinserimento sociale del beneficiato e di evitare la ripetizione di condotte criminose.
      6. Contro le prescrizioni e gli obblighi relativi alla dimora e alla presentazione all'autorità di polizia il condannato può ricorrere al giudice dell'esecuzione, che decide con la procedura di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale.

Art. 12.
(Controlli).

      1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 10, il servizio sociale del Ministero della giustizia riferisce al pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna sul comportamento del beneficiato, con particolare riferimento al suo reinserimento sociale e all'osservanza di eventuali

 

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prescrizioni ad obblighi. A tale fine lo stesso servizio si mantiene in contatto con il condannato, con la sua famiglia, con gli altri suoi ambienti di vita e con eventuali strutture o istituzioni che curano il sostegno e il recupero del condannato.
      2. Entro lo stesso termine previsto dal comma 1 del presente articolo, nel caso di cui al comma 3 dell'articolo 11, l'autorità di pubblica sicurezza riferisce al pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna sull'adempimento della condizione ivi prevista.
      3. In qualsiasi momento il servizio sociale del Ministero della giustizia e l'autorità di pubblica sicurezza riferiscono al pubblico ministero eventuali violazioni di prescrizioni o di obblighi da parte del condannato o fatti significativi relativi al suo recupero e al suo reinserimento sociale.

Art. 13.
(Applicazione definitiva).

      1. Scaduto il termine fissato nel provvedimento di sospensione, il pubblico ministero raccoglie le relazioni del servizio sociale del Ministero della giustizia e quelle dell'autorità di pubblica sicurezza e le invia al giudice dell'esecuzione con il proprio parere sull'applicazione definitiva dell'indulto.
      2. Il giudice dell'esecuzione applica definitivamente l'indulto quando, dagli atti raccolti dal pubblico ministero, risultano adempiute le condizioni e rispettati le prescrizioni e gli obblighi eventualmente imposti durante il periodo di sospensione.
      3. Qualora durante il periodo di sospensione il comportamento del condannato, reiteratamente contrario alla legge o alle prescrizioni e agli obblighi imposti, faccia ritenere l'impossibilità di adempimento delle condizioni di cui all'articolo 10, il pubblico ministero può chiedere al giudice dell'esecuzione una decisione anticipata di non applicazione dell'indulto. Se il giudice non accoglie la richiesta, restituisce gli atti al pubblico ministero.

 

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      4. Nella decisione sull'applicazione dell'indulto il giudice dell'esecuzione procede ai sensi dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Art. 14.
(Revoca).

      1. L'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, nel periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto di concessione, un delitto non colposo, per il quale è prevista una pena edittale non inferiore nel massimo a quattro anni.

Art. 15.
(Rinuncia all'indulto).

      1. Fino alla decisione del giudice dell'esecuzione sull'applicazione definitiva, il condannato può rinunciare all'indulto con dichiarazione resa personalmente al pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza.

Art. 16.
(Termini di efficacia).

      1. L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi sino a tutto il 31 dicembre 2005.

Art. 17.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.